Bibbia Comparata

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1 Se un ladro viene sorpreso mentre sta facendo una breccia in un muro e viene colpito e muore, non vi è per lui vendetta di sangue. 1 «Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora. 1 «Se uno ruba un bue o una pecora e li ammazza o li vende, restituirà cinque buoi per il bue e quattro pecore per la pecora.
2 Ma se il sole si era già alzato su di lui, vi è per lui vendetta di sangue. Il ladro dovrà dare l’indennizzo: se non avrà di che pagare, sarà venduto in compenso dell’oggetto rubato. 2 Se il ladro, colto nell’atto di fare uno scasso, viene percosso e muore, non vi è delitto di omicidio. 2 Se il ladro, colto nell’atto di fare uno scasso, è percosso e muore, il proprietario non è colpevole di omicidio nei suoi confronti.
3 Se si trova ancora in vita e ciò che è stato rubato è in suo possesso, si tratti di bue, di asino o di montone, restituirà il doppio. 3 Se il sole è già sorto quando avviene il fatto, vi sarà delitto di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il furto. Se non può farlo, sarà venduto per pagare ciò che ha rubato. 3 Se il sole si era già alzato quando avvenne il fatto, egli è colpevole di omicidio. Il ladro dovrà risarcire il danno; se non ha di che risarcirlo, sarà venduto per il furto da lui fatto.
4 Quando un uomo usa come pascolo un campo o una vigna e lascia che il suo bestiame vada a pascolare in un campo altrui, deve dare l’indennizzo con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. 4 Se il furto, bue o asino o pecora che sia, gli viene trovato vivo nelle mani, restituirà il doppio. 4 Se la cosa rubata bue o asino o pecora che sia, è trovata viva nelle sue mani, restituirà il doppio.
5 Quando un fuoco si propaga e si attacca ai cespugli spinosi, se viene bruciato un mucchio di covoni o il grano in spiga o il grano in erba, colui che ha provocato l’incendio darà l’indennizzo. 5 Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascere nel campo altrui, risarcirà il danno con il meglio del suo campo e con il meglio della sua vigna. 5 Se uno danneggia un campo o una vigna, lasciando andare le sue bestie a pascolare nel campo di un altro, risarcirà il danno col meglio del suo campo e col meglio della sua vigna.
6 Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo denaro od oggetti e poi nella casa di costui viene commesso un furto, se si trova il ladro, quest’ultimo restituirà il doppio. 6 Se divampa un fuoco e si propaga alle spine distruggendo il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi avrà acceso il fuoco dovrà risarcire il danno. 6 Se un fuoco si propaga e si estende alle spine si che viene bruciato il grano in covoni o il grano in piedi o il campo, chi ha acceso il fuoco dovrà risarcire il danno.
7 Se il ladro non si trova, il padrone della casa si avvicinerà a Dio per giurare che non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. 7 Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, ed essi siano stati rubati dalla casa di quest’ultimo, se il ladro si trova, restituirà il doppio. 7 Se uno affida al suo vicino del denaro o degli oggetti da custodire, e questi sono rubati dalla casa di questo tale, se si trova il ladro, restituirà il doppio.
8 Qualunque sia l’oggetto di una frode, si tratti di un bue, di un asino, di un montone, di una veste, di qualunque oggetto perduto, di cui uno dice: “È questo!”, la causa delle due parti andrà fino a Dio: colui che Dio dichiarerà colpevole restituirà il doppio al suo prossimo. 8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa comparirà davanti a Dio per giurare che non si è appropriato della roba del suo vicino. 8 Se il ladro non si trova, il padrone della casa sarà portato davanti a DIO per giurare che non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino.
9 Quando un uomo dà in custodia al suo prossimo un asino o un bue o un capo di bestiame minuto o qualsiasi animale, se la bestia muore o si è prodotta una frattura o è stata rapita senza testimone, 9 In ogni caso di delitto, sia che si tratti di un bue o di un asino o di una pecora o di un vestito o di qualunque oggetto perduto del quale uno dica: “È questo qui!” la causa delle due parti verrà davanti a Dio; colui che Dio condannerà, restituirà il do 9 Per qualsiasi genere di reato, sia che si tratti di un bue, di un asino, di una pecora, di un vestito o di qualunque oggetto perduto che un altro afferma essere suo, a causa di ambedue le parti verrà davanti a DIO; colui che DIO condannerà, restituirà il
10 interverrà tra le due parti un giuramento per il Signore, per dichiarare che il depositario non ha allungato la mano sulla proprietà del suo prossimo. Il padrone della bestia accetterà e l’altro non dovrà risarcire. 10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino, un bue, una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o resta storpiata o è portata via senza che ci siano testimoni, 10 Se uno dà in custodia al suo vicino un asino o un bue o una pecora o qualunque altra bestia, ed essa muore o è ferita o è portata via senza che nessuno veda,
11 Ma se la bestia è stata rubata quando si trovava presso di lui, pagherà l’indennizzo al padrone di essa. 11 interverrà fra le due parti il giuramento del SIGNORE per sapere se colui che aveva la bestia in custodia non si è appropriato della roba del suo vicino. Il padrone della bestia si accontenterà del giuramento, e l’altro non sarà tenuto a risarcire i dann 11 ci sarà fra le due parti un giuramento davanti all’Eterno per sapere se il depositario non ha messo la sua mano sui beni del suo vicino. Il padrone della cosa accetterà il giuramento, e l’altro non sarà tenuto al risarcimento di danni.
12 Se invece è stata sbranata, ne porterà la prova in testimonianza e non dovrà dare l’indennizzo per la bestia sbranata. 12 Ma se la bestia gli è stata rubata, egli dovrà risarcire il danno al padrone di essa. 12 Ma se la cosa gli è stata rubata, egli dovrà risarcire del danno il padrone di essa.
13 Quando un uomo prende in prestito dal suo prossimo una bestia e questa si è prodotta una frattura o è morta in assenza del padrone, dovrà pagare l’indennizzo. 13 Se la bestia è stata sbranata, la esibirà come prova, e non sarà tenuto a risarcimento per la bestia sbranata. 13 Se la bestia è stata sbranata, la porterà come prova, e non sarà tenuto al risarcimento per la bestia sbranata.
14 Ma se il padrone si trova presente, non deve restituire; se si tratta di una bestia presa a nolo, la sua perdita è compensata dal prezzo del noleggio. 14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa resta storpiata o muore essendo assente il padrone di essa, egli dovrà risarcire il danno. 14 Se uno prende in prestito dal suo vicino una bestia, e questa si ferisce o muore quando il suo padrone non è presente, egli dovrà risarcire il danno.
15 Quando un uomo seduce una vergine non ancora fidanzata e si corica con lei, ne pagherà il prezzo nuziale, e lei diverrà sua moglie. 15 Ma se il padrone era con lui, egli non dovrà pagare i danni. Se la bestia è stata presa a nolo, la sua perdita è compresa nel prezzo del nolo. 15 Se il padrone è presente, non dovrà risarcire i danni; se la bestia è stata presa a nolo, essa è compresa nel prezzo del nolo.
16 Se il padre di lei si rifiuta di dargliela, egli dovrà versare una somma di denaro pari al prezzo nuziale delle vergini. 16 «Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si unisce a lei, dovrà pagare la sua dote e prenderla in moglie. 16 Se uno seduce una fanciulla non ancora fidanzata e si corica con lei, dovrà pagare per la sua dote e prenderla per moglie.
17 Non lascerai vivere colei che pratica la magia. 17 Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, il seduttore pagherà una somma pari alla dote che si è soliti dare per le fanciulle. 17 Se il padre di lei rifiuta assolutamente di dargliela, pagherà la somma richiesta per la dote delle vergini.
18 Chiunque giaccia con una bestia sia messo a morte. 18 Non lascerai vivere la strega. 18 Non lascerai vivere la strega.
19 Colui che offre un sacrificio agli dèi, anziché al solo Signore, sarà votato allo sterminio. 19 Chi si accoppia con una bestia dovrà essere messo a morte. 19 Chi si accoppia con un bestia dovrà essere messo a morte.
20 Non molesterai il forestiero né lo opprimerai, perché voi siete stati forestieri in terra d’Egitto. 20 Chi offre sacrifici ad altri dèi, anziché solo al SIGNORE, sarà sterminato come anatema. 20 Chi sacrifica a un altro dio, all’infuori del solo Eterno, sarà sterminato.
21 Non maltratterai la vedova o l’orfano. 21 «Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto. 21 Non maltratterai lo straniero e non l’opprimerai, perché anche voi foste stranieri nel paese d’Egitto.
22 Se tu lo maltratti, quando invocherà da me l’aiuto, io darò ascolto al suo grido, 22 Non affliggerete la vedova, né l’orfano. 22 Non opprimerai alcuna vedova, né alcun orfano.
23 la mia ira si accenderà e vi farò morire di spada: le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. 23 Se in qualche modo li affliggi, ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido; 23 Se in qualche modo li opprimi ed essi gridano a me, io udrò senza dubbio il loro grido;
24 Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all’indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse. 24 la mia ira si accenderà, io vi ucciderò con la spada, le vostre mogli saranno vedove e i vostri figli orfani. 24 la mia ira si accenderà e io vi ucciderò con la spada; le vostre mogli diventeranno vedove e i vostri figli orfani.
25 Se prendi in pegno il mantello del tuo prossimo, glielo renderai prima del tramonto del sole, 25 Se tu presti del denaro a qualcuno del mio popolo, al povero che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio; non gli imporrai interesse. 25 Se tu presti del denaro ad alcuno del mio popolo, al povero che è con te, non lo tratterai da usuraio; non gli imporrai alcun interesse.
26 perché è la sua sola coperta, è il mantello per la sua pelle; come potrebbe coprirsi dormendo? Altrimenti, quando griderà verso di me, io l’ascolterò, perché io sono pietoso. 26 Se prendi in pegno il vestito del tuo prossimo, glielo restituirai prima che tramonti il sole; 26 Se prendi in pegno il vestito del tuo vicino, glielo renderai prima che tramonti il sole,
27 Non bestemmierai Dio e non maledirai il capo del tuo popolo. 27 perché esso è l’unica sua coperta, è la veste con cui si avvolge il corpo. Con che dormirebbe? E se egli grida a me, io lo udrò; perché sono misericordioso. 27 perché esso è l’unica sua coperta e la veste con cui si avvolge il corpo. In cos’altro dormirebbe egli? E se avverrà che egli gridi a me, io lo udrò, perché sono misericordioso.
28 Non ritarderai l’offerta di ciò che riempie il tuo granaio e di ciò che stilla dal tuo frantoio. Il primogenito dei tuoi figli lo darai a me. 28 «Non bestemmierai contro Dio e non maledirai il principe del tuo popolo. 28 Non bestemmierai DIO e non maledirai il principe del tuo popolo.
29 Così farai per il tuo bue e per il tuo bestiame minuto: sette giorni resterà con sua madre, l’ottavo giorno lo darai a me. 29 Non indugerai a offrirmi il tributo dell’abbondanza delle tue raccolte e di ciò che cola dai tuoi frantoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. 29 Non indugerai a offrirmi il tributo del tuo raccolto e di ciò che cola dai tuoi strettoi. Mi darai il primogenito dei tuoi figli.
30 Voi sarete per me uomini santi: non mangerete la carne di una bestia sbranata nella campagna, ma la getterete ai cani. 30 Lo stesso farai del tuo grosso e del tuo minuto bestiame: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l’ottavo giorno me lo darai. 30 Lo stesso farai del tuo bue e della tua pecora: il loro primo parto rimarrà sette giorni presso la madre; l’ottavo giorno me lo darai.